Matrimonio concordatario e indissolubilità
Secondo la Chiesa, l’unione tra un uomo e una donna deve avvenire all’interno del matrimonio, sacramento, culla della vita, fondamento della famiglia; ma il matrimonio non è solo uno dei sette sacramenti: è anche un’unione civile, come abbiamo visto riconosciuta dalla Costituzione.
Chi sceglie il matrimonio cattolico celebrato da un sacerdote, in base al Concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, firmato con i Patti Lateranensi del 1929 (e revisionato nel 1984), stipula un’unione che può avere anche valore civile, attraverso il sistema della trascrizione nei registri dello stato civile.
Tuttavia, mentre per i cattolici «l’unione matrimoniale dell’uomo e della donna è indissolubile: Dio stesso l’ha conclusa: “Quello, dunque, che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” (Matteo 19, 6)» (Catechismo, n. 1614), la Legge italiana (come quella di molti altri Stati) riconosce la possibilità di divorziare (Legge 898), che per la Chiesa è inammissibile.
Lo scambio del consenso tra i due sposi, che avviene durante il rito del matrimonio, deve, però, essere un atto volontario, libero e privo di costrizioni esterne. Questi sono requisiti indispensabili: «se il consenso manca, non c’è matrimonio» Catechismo, n. 1626). In questo caso, il Codice di Diritto canonico prevede che il tribunale ecclesiastico competente possa dichiarare la «nullità del matrimonio»: ossia afferma che: «il matrimonio non è mai esistito» (Catechismo, n. 1629).