Le libertà garantite dalla Costituzione Italiana

La Costituzione della Repubblica italiana dichiara, nell’art. 2, che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo».

Per garantire i diritti di ogni individuo, gli Stati devono necessariamente limitare la libertà dei singoli. Una persona è libera di agire come meglio crede nella sua vita privata, nel lavoro e nella vita sociale, ma non sino al punto di mettere in pericolo la sicurezza o la libertà degli altri.

Per questo si affida allo Stato il compito di stabilire delle regole e di imporne il rispetto, che, in particolari situazioni previste dalla Costituzione e dalle leggi, può limitare la libertà dei cittadini.

I diritti di libertà

La Costituzione della Repubblica italiana, nella parte che riguarda i Rapporti civili (Parte I, Titolo I), indica espressamente una serie di diritti di libertà (o diritti civili) e i casi in cui questi diritti possono essere limitati dallo Stato nell'interesse di tutti.

I diritti fondamentali sono i seguenti.

Libertà personale (Art. 13)

Sancisce al 1° comma che «la libertà personale è inviolabile» e questo diritto si esplica nel non subire coercizioni, restrizioni fisiche e arresto: qualsiasi limitazione della libertà personale può avvenire solo per «atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».
Ciò significa che nessuno può essere arrestato se non ci sono motivi validi e comprovati.

inviolabilità del domicilio (art. 14)

Tutela la persona da ispezioni nella sua casa, perquisizioni o sequestri che non siano ordinati da un magistrato nel corso di un’indagine.

Libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15)

Definisce che è proibito aprire la corrispondenza delle persone o intercettare le telefonate: soltanto un giudice può ordinare l’intercettazione delle comunicazioni, quando sia necessario per evitare un reato o per scoprirne gli autori.

Libertà religiosa (art. 19)

Cioè il diritto - riconosciuto ai fedeli di qualunque confessione - di professare liberamente la propria religione e di farne propaganda; tale libertà deve intendersi essenzialmente come libertà di coscienza, che può essere anche la libertà di non professare alcuna religione.

Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16)

In linea generale, «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale», come può uscirne per recarsi in Paesi stranieri.

libertà di riunione (art. 17)

Permette ai cittadini di incontrarsi «pacificamente e senz'armi» per scopi ricreativi, culturali, religiosi, ma anche politici e sindacali, e pertanto di tenere assemblee, comizi e manifestazioni; l'autorità dello Stato può proibire soltanto eccezionalmente le riunioni in luogo pubblico, qualora vi sia motivo di temere per l’incolumità delle persone.

libertà di associazione (art. 18)

Consente, fra l’altro, la creazione dei sindacati e dei partiti, e pertanto risulta indispensabile per l'esercizio dei diritti politici.

Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21)

Tale diritto è valido non solo per quanto riguarda la parola, ma anche i diversi mezzi di comunicazione, come la stampa, la radio, la televisione e Internet.