Un provvedimento estremo

In tempi recenti, a causa della pandemia da Covid-19, per ragioni di tipo sanitario, la maggior parte dei Governi nel mondo – tra cui il nostro – ha adottato una notevole quantità di atti normativi e ha applicato misure che hanno limitato l'esercizio di diritti e libertà fondamentali, quali la libertà personale, la libertà di circolazione, la libertà di riunione, la libertà di iniziativa economica, ecc.

Questo provvedimento rappresenta la maggiore limitazione alle libertà costituzionali dal dopoguerra in poi e sicuramente si è trattato di una situazione che ha creato sconcerto e, in alcuni, vero e proprio malessere.

Molti si sono sentiti come in una fortezza sotto assedio, accerchiati da un "fossato" di norme restrittive, privati delle libertà fondamentali, che hanno isolato ciascuno da tutti gli altri. Alcuni sono arrivati perfino a chiedersi se la democrazia fosse in pericolo.

Una domanda ricorrente all'epoca del cosiddetto "lockdown", in una situazione di emergenza epidemiologica, è stata se le limitazioni alle libertà fossero giustificate e accettabili, vista l'importanza preminente della salute pubblica.

Prima viene la salute

Nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di limitare i diritti costituzionali per ragioni di sanità o di incolumità pubblica è prevista e consentita.

Infatti, le libertà citate all'articolo 16 si possono esercitare «salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza».
Le limitazioni devono, a loro volta, essere stabilite e regolate per legge (nel caso del lockdown la legittimità derivava dal Decreto Legge del 23 febbraio 2020 e da vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati successivamente).

La correttezza dell'agire governativo è stata, in quel caso, anche definita dall'articolo 32 della Costituzione: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Questo ci fa capire che il diritto alla salute è da intendersi, nella gerarchia dei diritti, come sovraordinato a tutti gli altri princìpi, un valore supremo e, per tale ragione, irrinunciabile.

E la libertà di culto?

Un altro dibattito che si è sollevato riguarda la questione se le misure normative di contrasto alla pandemia siano state o no una limitazione della libertà di culto sancita dall’articolo 19 della nostra Costituzione.

In particolare, è stata oggetto di dibattito la sospensione delle cerimonie civili e religiose ribadita dal Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, con l'aggiunta della possibilità di «limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto», non contemplata dal DPCM dell’8 marzo 2020.