La carcerazione comporta la limitazione della libertà personale, tuttavia i detenuti conservano i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’articolo 2
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
della Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, che sancisce i princìpi di dignità, libertà e uguaglianza. Anche in stato di detenzione,
alla persona sono quindi garantiti il diritto alla vita e alla salute, il diritto all’istruzione e al lavoro, il diritto ai rapporti familiari e affettivi, e il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.
L’articolo 27 della Costituzione stabilisce che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Tale principio si applica concretamente
nell’Ordinamento Penitenziario
(Legge 354/1975),
che disciplina e tutela i diritti fondamentali dei detenuti.
Anche a livello europeo, le Regole penitenziarie del Consiglio d’Europa e le
Regole minime standard per il trattamento dei detenuti
adottate dall’ONU nel 2015 sottolineano che la privazione della libertà non deve mai comportare la perdita della dignità umana.
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Al di là delle norme che tutelano i diritti dei detenuti, la realtà italiana è segnata da un persistente problema di sovraffollamento carcerario. Molti istituti superano la capienza regolamentare, con effetti negativi sulla qualità di vita
e sulla possibilità di garantire pienamente i diritti fondamentali. La popolazione carceraria è composta in prevalenza da uomini, ma cresce la presenza femminile e quella di cittadini stranieri; inoltre, una quota significativa è costituita da persone
in attesa di giudizio, dunque non ancora condannate in via definitiva.
Le condizioni detentive non sono solo una questione di sicurezza, ma anche di civiltà. Al problema del sovraffollamento si aggiungono carenze strutturali che rendono gli istituti penitenziari ambienti degradati con celle anguste, scarsa igiene, e
insufficiente accesso a cure mediche e programmi rieducativi. La Costituzione italiana stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, ma la realtà quotidiana spesso tradisce questo principio. Mancano spazi adeguati per lo studio
e il lavoro, strumenti essenziali per costruire un futuro fuori dal carcere e ridurre il rischio di recidiva. Inoltre, episodi di violenza e abusi da parte del personale o tra detenuti mettono in discussione il rispetto della dignità umana.
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Per ridurre il ricorso alla detenzione e favorire il reinserimento sociale, l’ordinamento italiano prevede diverse misure alternative:
Questi strumenti si fondano sull’idea che la pena debba avere una funzione rieducativa e che il reinserimento sia più efficace quando non avviene in totale isolamento. Paesi come Norvegia e Finlandia hanno sviluppato sistemi penitenziari che privilegiano la dignità e la riabilitazione, riducendo drasticamente i tassi di recidiva. In Belgio e Spagna la mediazione penale è parte integrante del codice, mentre in Canada e Nuova Zelanda la giustizia riparativa è applicata con successo, spesso in collaborazione con le comunità indigene. Questi esempi dimostrano che un approccio centrato sulla responsabilizzazione e sul reinserimento non solo tutela i diritti fondamentali, ma rafforza la coesione sociale e rende la pena realmente utile alla collettività.